Le società pubbliche nella giurisprudenza delle Corti Supreme
Data:
12 Febbraio 2024
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Qual è il ruolo della Corte dei conti e delle altre corti supreme nei confronti delle società pubbliche? Se ne è parlato mercoledì 24 gennaio 2024 a Roma, nell’Aula Turina della Corte dei conti in occasione dell’incontro di studi “Le società pubbliche nella giurisprudenza delle Corti Supreme” in occasione dell’uscita del libro di Fabrizio Cerioni. Dopo i saluti di apertura del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino; della Presidente dell’Associazione magistrati della Corte dei conti, Paola Briguori, e del Viceprocuratore generale dell’Istituto, Fabrizio Cerioni è seguito il dibattito moderato da Francesco Cardarelli, Prof. ordinario di diritto pubblico – Università di Roma «Foro Italico» Componente del Consiglio di presidenza della Corte dei conti con le relazioni di Andrea Lupi – Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti sui Danni erariali e responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti alla compagine societaria; Loredana Nazzicone – Consigliere della Suprema Corte di cassazione su La responsabilità degli amministratori delle società pubbliche nella giurisprudenza del giudice civile; Salvatore Cimini– Professore ordinario di diritto amministrativo, Università di Teramo su La giurisdizione della Corte dei conti ed i suoi limiti; Bernardo Giorgio Mattarella – Professore ordinario di Diritto amministrativo Università Luiss “G. Carli” su “Le società pubbliche tra pubblico e privato”; la vicepresidente dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti e Viceprocuratore generale della Corte dei conti Adelisa Corsetti su “Il controllo della Corte dei conti sul perimetro delle società pubbliche, dopo la novella all’art. 5 del Tusp”; Stefano Toschei – Consigliere di Stato su Le società in house nella più recente giurisprudenza amministrativa e Maria Cristina Razzano, Giudice della seconda sezione centrale d’Appello della Corte dei conti e componente della Giunta esecutiva dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti su La responsabilità degli amministratori delle società pubbliche: la riserva della giurisdizione contabile sulle società legali e su quelle in house. Prospettive de jure condendo.
Nel corso dell’incontro è stata esaminata la legislazione relativa alle società pubbliche recata dal Testo Unico di cui al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, letto alla luce delle ultime e rilevanti novità normative correlate, in particolare della nuova disciplina contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e nella riforma dei servizi pubblici locali, nonché della più recente giurisprudenza costituzionale, di legittimità e della Corte dei conti. Le società pubbliche sono state analizzate nella complessa trama ordinamentale in cui si inseriscono evidenziando le problematiche relative al controllo pubblico, alla governance, alle responsabilità degli amministratori e degli organi degli enti partecipanti, alla gestione del personale, in relazione alla costituzione del rapporto di lavoro con le società pubbliche e al contenimento della spesa, unitamente ai limiti ai trattamenti retributivi e ai compensi, all’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione.
“Le competenze esercitate dalla Corte dei conti nei confronti delle società pubbliche si incrociano anche altre attribuzioni di nostra competenza, con le funzioni di controllo finalizzate appunto alla verifica della sana gestione finanziaria delle pubbliche amministrazioni, le pronunzie delle diverse sezioni di controllo della Corte dei conti rese a livello centrale e territoriale che riguardano il complesso della gestione societaria dei rapporti con gli enti soci. Queste informazioni concorrono da un lato a evidenziare le difficoltà riscontrate nella gestione della partecipazione pubblica e dall’altro stimolare una maggiore attenzione gli amministrazioni per la sana gestione delle società partecipate consentendo quindi una più efficace tutela degli interessi finanziari della collettività”, ha sostenuto nel suo intervento di saluto il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino.
“Quella di oggi è un’occasione proprio per affrontare un argomento quanto mai attuale, nell’ambito del quale le funzioni della Corte dei conti, sia di controllo che di giurisdizione, sono assolutamente presenti in vista della tutela degli interessi pubblici e per la finanza pubblica. Il TU in materia di società pubbliche (d.lgs. 175 2016, emanato proprio su legge delega n.100/2015) costituisce il primo sistema organico di norme sulle società in mano pubblica che, superando gli interventi legislativi frammentari e a volte anche contraddittori orientamenti giurisprudenziali, raccoglie in un unico corpo normativo di riferimento la disciplina speciale delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti territoriali. L’impostazione di base, come noto, non è stata quella di creare un nuovo modello di società ma di operare un generale di rinvio all’applicazione della disciplina delle società commerciali” – afferma la Presidente dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti, Paola Briguori, che aggiunge: “la legge 118 del 2022, che ha modificato l’articolo 5 del TUSP, -in cui si prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta debba essere trasmesso dall’amministrazione pubblica procedente, oltre che l’AgCom, alla Corte dei conti – ha dato ancora più un ruolo di rilievo alla Corte dei conti che sarà chiamata a deliberare per accertare la conformità di quest’atto a tutti quei criteri che sono dettati chiaramente nel TUSP con particolare riguardo poi alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa… ma su questo si soffermerà uno dei relatori- la collega Adelisa. Vedo, dunque, che gli interventi sono tanti: si parlerà di danno erariale – responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti, di responsabilità degli amministratori delle società pubbliche nella giurisdizione del giudice civile, di giurisdizione della Corte dei conti e i suoi limiti, di società pubbliche tra pubblico e privato, di controllo della Corte dei conti sul perimetro delle società pubbliche dopo la novella, di cui parlavo prima dell’articolo 5 TUSP, di società in house nella più recente giurisprudenza amministrativa, di responsabilità degli amministratori delle società pubbliche e della riserva della giurisdizione contabile sulle società legali e su quelle in house di cui si occuperà la collega Razzano. Ma io non voglio rubare argomenti che sicuramente saranno trattati in modo approfondito da chi mi succederà”.
Poi la Briguori ha parlato dell’art. 12 del Testo unico. “L’art. 12 TU delle Società a partecipazione pubblica recepisce le coordinate dettate dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
-agli amministratori delle società partecipate sono estese le regole ordinarie sulla responsabilità degli organi sociali previste per le società di capitali; mentre alla Corte dei Conti è devoluta la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale (definito dal 2° comma dell’articolo in questione) nei limiti della quota di partecipazione pubblica.
-Resta comunque ferma la giurisdizione contabile per il danno erariale cagionato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house.
Su questo ultimo aspetto si soffermerà la collega Razzano, ma il richiamo alla responsabilità mi offre l’occasione per una breve riflessione che ritengo doveroso fare. “Come presidente dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti e anche come magistrato contabile che ha svolto per oltre 10 anni le funzioni di pubblico ministero non posso non rimarcare il disagio in cui versa attualmente la Corte anche con riferimento alle società pubbliche per effetto dello scudo erariale che, previsto dall’art. 21 DL 76/2020 oggi è prorogato fino al giugno 2024 per i fatti commessi dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del dl stesso. Scudo che riguarda le condotte commissive gravemente colpose, segnando un grave vulnus alle garanzie di tutela che devono necessariamente essere accordate alle finanze pubbliche, che, per restare in argomento, confluiscono nei bilanci societari e soprattutto in quelli societari in house.
Peraltro, si fa spesso confusione anche sui media e si parla dello scudo soltanto in tema di PNRR, ignorando invece che si estende ingiustificatamente – se guardiamo alla ratio originaria della norma (semplificazione nell’era dell’emergenza sanitaria) e quella successiva della proroga legata al PNRR – a tutte le condotte, anche quelle per le quali è previsto un tetto di risarcibilità per colpa grave e la copertura assicurativa, come in tema di responsabilità sanitaria. Comunque, si tratta di uno scudo che scusa piccoli o grandi danni, che -non va dimenticato – costituiscono lesione – vulnus ai bilanci pubblici, al bilancio pubblico, consacrato dalla Corte Costituzionale come bene pubblico costituzionalmente tutelato. La paura della firma può essere circoscritta e sublimata con la preparazione di bravi funzionari e un sistema snello di norme… anche con una riforma della materia nel rispetto pieno dei principi di responsabilità amministrativa. Non dimentichiamo che siamo padri fondatori dell’Unione Europea, quell’Unione Europea che giammai ha ipotizzato di espungere dal suo ordinamento la responsabilità amministrativa per colpa grave, perché la relativa condotta si declina in omissiva e commissiva, oltre che gravemente colposa e dolosa. Quell’Unione Europea che, anzi, ha posto norme che garantiscono l’effettività alla tutela dei bilanci, tutela che passa attraverso anche un regime di responsabilità amministrativo non claudicante. Il mio auspicio è di rientrare sotto questo aspetto normativo nuovamente all’interno dell’Unione Europea – riallineandoci – anche sul piano dell’effettività della tutela dell’erario e dei bilanci pubblici e, in definitiva, dei bilanci delle società pubbliche”. Conclude la Presidente.
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Ultimo aggiornamento
6 Marzo 2024, 10:24