Codice deontologico
(approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 23 gennaio 2006)
(approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 23 gennaio 2006)
I. Le regole generali
Art. 1 – Valori e principi fondamentali
Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all’interesse pubblico. Nello svolgimento delle sue funzioni ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a principi di disinteresse personale, di indipendenza e di imparzialità.
Art. 2 – Rapporti nello svolgimento delle attribuzioni previste dall’ordinamento
Nei rapporti con i cittadini, con i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e con le autorità istituzionali, il magistrato tiene un comportamento corretto e rispettoso della personalità e della dignità altrui;
respinge ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi dell’espletamento delle attribuzioni devolute dalla legge.
Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali.
Art. 3 – Doveri di operosità e di aggiornamento professionale
Il magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità. Conserva ed accresce il proprio patrimonio professionale facendone coerente applicazione nelle funzioni ed impegnandosi nell’aggiornamento e approfondimento delle sue conoscenze nei settori in cui svolge la propria
attività.
Art. 4 – Modalità di impiego delle risorse dell’amministrazione
Il magistrato – fatte salve le competenze specifiche dei dirigenti e dei funzionari – cura che i mezzi, le dotazioni e le risorse d’ufficio siano impiegati secondo la loro destinazione istituzionale, evitando ogni forma di spreco o di cattiva utilizzazione, nel perseguimento di obiettivi di efficienza dei servizi.
Art. 5 – Informazioni di ufficio. Divieto di utilizzazione a fini non istituzionali
Il magistrato non utilizza indebitamente le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio e non fornisce o richiede informazioni confidenziali sull’attività magistratuale in corso, né effettua segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull’esito di essa.
Art. 6 – Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa
Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la divulgazione di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.
Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover fornire notizie sulle attività svolte, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l’esercizio del diritto di cronaca, evita comunque la costituzione o
l’utilizzazione di canali informativi personali o privilegiati, rapportandosi con il capo dell’ufficio di appartenenza. Fermo il diritto alla piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato
si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa.
Art. 7 – Adesione ad associazioni
Il magistrato non aderisce ad associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati.
II. Indipendenza, imparzialità, correttezza
Art. 8 – L’indipendenza del magistrato
Il magistrato garantisce e difende l’indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene una immagine di imparzialità e di indipendenza. Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere di qualunque tipo (politico, economico, finanziario, etc.) che possano condizionare l’esercizio
delle sue funzioni o comunque appannarne l’immagine.
Non accetta incarichi né esplica attività che ostacolino il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che per la natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l’indipendenza.
Art. 9 – L’imparzialità del magistrato
Il magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza alcuna discriminazione o pregiudizio.
Nell’esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il principio dell’imparzialità impegnandosi a superare i pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e sull’interpretazione ed applicazione delle norme.
Assicura che nell’esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità.
Art. 10 – Obblighi di correttezza del magistrato
Il magistrato non si serve del suo ruolo per ottenere benefici o privilegi. Il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano in suo
favore. Il magistrato si astiene da ogni intervento sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi. Può peraltro attivarsi per segnalare all’organo di autogoverno specifiche esigenze istituzionali. Il magistrato mantiene sempre un comportamento cortese e corretto, rispettoso della diversità del ruolo da ciascuno svolto, riconoscendo e valorizzando il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori e
promuovendo iniziative per la migliore utilizzazione delle diversificate professionalità.
III. La condotta nell’esercizio delle funzioni
Art. 11 – La condotta nell’attività magistratuale
Nell’esercizio delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del sevizio da rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle adunanze,
nonché delle altre attività di ufficio, evitando inutili disagi ai cittadini o ai
difensori e ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, fornendo ogni
chiarimento eventualmente necessario.
Svolge il proprio ruolo con il pieno rispetto di quelli altrui assicurando le
condizioni per esplicarli al meglio.
Cura di raggiungere, nell’osservanza delle leggi il miglior compimento
delle specifiche attribuzioni istituzionali agendo sempre con il massimo
scrupolo.
Art. 12 – La condotta del magistrato
Il magistrato si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l’ordinato e sereno svolgimento dei giudizi e delle adunanze inerenti alle funzioni di controllo. Nell’esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento
professionale e personale.
Nel redigere la motivazione dei provvedimenti collegiali espone fedelmente le ragioni della decisione o deliberazione, elaborate nella camera di consiglio ed esamina adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti.
Non sollecita né riceve notizie informali nei procedimenti da lui trattati. Nelle motivazioni dei suoi provvedimenti e nella partecipazione all’udienza o all’adunanza evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all’oggetto della questione, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità
professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero, quando non siano indispensabili ai fini della decisione, sui soggetti coinvolti nell’attività di controllo o giurisdizione.
In particolare, nell’attività di controllo, il magistrato dedica sempre speciale attenzione alle esigenze di tutela della finanza pubblica e del corretto svolgimento dell’azione amministrativa.
Art. 13 – La condotta del pubblico ministero
Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo, indirizzando le indagini alla ricerca della verità ed acquisendo ogni utile elemento per la sua specifica funzione a tutela delle risorse pubbliche.
Ultimo aggiornamento
30 Marzo 2023, 20:42