Le idee e il lavoro di Fabio Viola. Il resoconto del primo incontro di studi in sua memoria sul ruolo del magistrato al servizio delle istituzioni
Data:
14 Marzo 2024
In attesa della pubblicazione degli atti dell’incontro di studi “Il magistrato al servizio delle istituzioni. Le idee e il lavoro di Fabio Viola” proponiamo un’ampia sintesi degli interventi.
Le idee e il lavoro di Fabio Viola, prematuramente scomparso nel novembre 2023, sin dal 1990 quando è entrato in Corte dei conti, hanno delineato un percorso che ancora oggi rappresenta un punto fermo per le funzioni della magistratura contabile. Per dare seguito alla sua opera il 6 febbraio scorso l’Associazione Magistrati della Corte dei conti ha organizzato un primo incontro di studi intitolato “Il magistrato al servizio delle istituzioni. Le idee e il lavoro di Fabio Viola”.
Il convegno introdotto dai saluti di Guido Carlino, Presidente della Corte dei conti e di Paola Briguori, Presidente dell’Associazione dei magistrati della Corte dei conti ha registrato gli interventi di tanti che hanno lavorato fianco a fianco con Viola è stato moderato da Luigi Caso. Interventi di Francesco Petronio, Marco Pieroni, Emanuela Pesel, Vito Mormando, Luisa D’Evoli, Donato Centrone, Harald Bonura, Adelisa Corsetti, Gianluca Braghò, Elena Brandolini, Giancarlo Astegiano.
L’incontro si è aperto con i saluti del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino. “Fabio Viola è stato un magistrato di eccellente statura e un amico per molti di noi. Gentilezza, garbo, signorilità, riservatezza uniti alla sua peculiare competenza ed elevata cultura lo rendevano una persona veramente speciale con rare doti professionali e umane, come comprovano le innumerevoli attestazioni di stima dei colleghi e del personale amministrativo che ne conservano e ne conserveranno sempre un ricordo vivo e indelebile. Il suo legame con la Corte dei conti è stato sempre forte e profondo e andava ben oltre la dimensione istituzionale. Fabio era mosso da un radicato sentimento di appartenenza, amava svolgere con equilibrio ed entusiasmo il suo lavoro mediante il dialogo, il confronto con i colleghi, sempre con quella passione ed impegno da cui attingeva la forza per servire il nostro istituto nei momenti più difficili. Di questo gliene dobbiamo essere veramente riconoscenti e l’incontro di oggi contribuisce a dare continuità al suo lavoro”.
Subito dopo ha preso la parola Aldo Carosi, direttore della Scuola di Alta Formazione “Francesco Staderini” della magistratura contabile, vicepresidente emerito della Corte costituzionale e presidente onorario della Corte dei conti. “Fabio è un pezzo di storia della Corte dei conti, senza alcuna retorica. Trattamento economico e giuridico; drafting normativo; schede tecnico attuariali attinente al personale di magistratura e al personale dirigenziale amministrativo sono passati sotto la sua sapiente penna. Fabio fu inoltre un protagonista della vita associativa, presentando quasi a tutte le competizioni elettorali quella che al di là del nome juris di volta in volta assunto veniva chiamata in Corte la lista “Viola”: una lista che non nasceva per differenziare o per acquisire prestigio e popolarità tra i colleghi ma, come soleva ripetere lui stesso, per spirito di servizio. Essa doveva servire ad appianare la litigiosità delle varie componenti associative; punti di vista più estremi e meno produttivi; era una lista che poteva fare e gestire solo Fabio e credo che ora non possa essere riprodotta e gestita con analoghe modalità. Per far funzionare le istituzioni occorrono gli uomini appropriati e credo che il ruolo esercitato da Fabio non possa essere assolutamente fungibile. Prodigo di consigli a chiunque lo avvicinasse per rappresentare proprie situazioni peculiari forniva sempre spunti importanti talvolta geniali, veramente geniali, sempre in linea però con il principio di legalità. Quindi non una creatività tout court ma una capacità di vedere nelle maglie della interpretazione giuridica la soluzione più appropriata”, ha affermato Carosi.
Ha chiuso i saluti istituzionali la Presidente dell’Associazione Magistrati, Paola Briguori. “Fabio Viola non era solo un magistrato della Corte dei conti che aveva e metteva sempre al primo posto la Corte dei conti in tutto quello che faceva, ma era anche una grande persona, un grande uomo. E il profilo umano quando si coniuga con la toga produce il massimo che si possa avere in un ruolo come il nostro. Era conosciuto e apprezzato tanto, anche fuori dalla Corte. Tra le diverse magistrature era riconosciuto come il massimo esperto di stipendi e di progressioni stipendiali dei magistrati. Ricordo che ero appena entrata in Corte dei conti e un collega ordinario già mi parlava di Fabio e della fortuna di poter contare su un collega così tanto preparato. Si muoveva con un grandissimo senso di giustizia e una grandissima onestà intellettuale, sempre accompagnata da tanta umiltà. Il suo colore era solo quello della toga che indossava con onore. Credo che in tutti noi lui abbia lasciato questo segno e dobbiamo essergli riconoscenti. Proprio per questo l’Associazione dei Magistrati della Corte dei conti non lo dimentica, non lo ha dimenticato. Con l’obiettivo di dare seguito alle sue idee e non di perdere quell’imprinting di mediazione, di collaborazione, di equilibrio che ha dato all’Associazione, nell’ottica di valorizzare la linea tracciata da lui e di indicarlo come esempio da seguire, abbiamo deciso di istituire un Premio dedicato alla sua memoria con l’intitolazione di due borse di studio per le migliori tesi in materia di contabilità pubblica. Mai come in questo momento storico, infatti, c’è bisogno di promuovere il nostro lavoro presso i giovani, nelle università, perché della contabilità pubblica se ne parla poco se non in alcuni ambienti”, ha affermato Paola Briguori.
Nel ricordare la figura di Fabio Viola, come magistrato al servizio delle istituzioni e nel dare continuità al suo lavoro – ove la parola servizio (verso la collettività e anche per la nostra piccola comunità) è la parola che meglio lo rappresenta – non si può non concordare con quanto già sottolineato: Fabio è una persona infungibile, ma siamo qui per dare continuità al suo lavoro e al suo pensiero, con profonda umiltà e cercando di fare del nostro meglio. In particolare, intendiamo rilanciare la permanente attualità dei principi costituzionali di onore, buon andamento e responsabilità di chi esercita funzioni pubbliche (artt. 54, 97 e 28 Cost.). Principi che trovano una felice sintesi nell’art. 2 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) nel connubio tra “fiducia” e “responsabilità”, ha affermato Adelisa Corsetti promotrice dell’incontro nel suo intervento su “L’elemento soggettivo nella responsabilità per danno erariale: il funzionario pubblico al servizio della buona amministrazione”, e ha aggiunto: “La responsabilità per colpa grave di chi esercita potestà pubbliche è un punto di equilibrio tra opposte esigenze e si accorda con i criteri di buona amministrazione dell’art. 97 Cost. mentre con l’art. 21 del d.l. n. 76/2020 il legislatore manda un messaggio di segno opposto: è sufficiente non commettere reati, ossia non delinquere. Ciò significa non soltanto pregiudicare il risarcimento dell’ente pubblico danneggiato bensì, favorire i funzionari meno preparati e diligenti, vanificare le riforme che da tempo puntano all’efficienza della PA. L’irragionevolezza della previsione ha giustificato il sospetto di costituzionalità: l’art. 21 è ora al vaglio della Consulta (Sez. giur. Campania, n. 228/2023). Poi parlando della figura di Viola ha ricordato: “Con lo spirito di servizio che abbiamo ammirato nel Magistrato Fabio Viola, occorre lavorare per applicare la legge. Sono, al riguardo, di interesse i primi riscontri giurisprudenziali, dai quali emerge lo sforzo di esaminare le fattispecie in concreto e verificare – per i danni maturati in epoca successiva al 17.07.2020 – la sussistenza di un obbligo di vigilanza, verifica o controllo che imponga all’agente di attivarsi, da determinare in base al ruolo rivestito, in concreto, all’interno dell’organizzazione dell’ente. Richiama sentenze che tendono ad individuare le fattispecie connotate da condotta “mista”, nelle quali la fase omissiva è assolutamente prevalente. Siamo ben consapevoli che la norma dell’art. 21 sia distonica rispetto all’ordinamento costituzionale e al sistema della responsabilità amministrativo contabile. Cionondimeno, sarebbe errato estendere oltremodo la portata della norma limitativa, di natura eccezionale e pertanto di stretta applicazione”.
È stato Luigi Caso ad introdurre il tema dell’incontro: “la scelta di onorare la memoria del Presidente Viola con un’iniziativa convegnistica è stata, in un certo senso, una scelta coerente con la Sua storia e il Suo impegno. L’eredità che Fabio ci ha lasciato è stata un’eredità di affetti, non solo per la Sua famiglia e per i Suoi cari ma anche per la Sua Corte dei conti, che egli amava e alla quale ha dedicato le Sue inesauribili energie, sia come magistrato, sia come Segretario generale sia come componente del Direttivo dell’Associazione. Come è emerso dagli interventi di tutti i relatori, il punto di partenza della riflessione di Fabio, sia come uomo che come magistrato, era la logica del servizio verso gli altri, rafforzata da una fede autentica e da una visione alta della funzione magistratuale. Coerentemente, egli interpretava il Suo lavoro come servizio verso la collettività, non ponendosi mai in una logica di potere ma chiedendosi sempre come poteva, attraverso la Sua attività concreta, essere utile per i cittadini. Da tale visione sono scaturite delibere, decisioni, atti concreti, tutti permeati da un senso alto della funzione magistratuale vista come servente rispetto all’efficacia complessiva dell’ordinamento e funzionale al benessere della cittadinanza. Quando abbiamo pensato al modo migliore per onorare la memoria del Presidente Viola, abbiamo realizzato che il modo migliore per tenerne vivo non solo il ricordo ma lo spirito più autentico fosse quello di proseguire la Sua opera, cercando di continuare a svolgere le nostre funzioni magistratuali con il medesimo spirito di servizio. Tutte le relazioni dell’odierno convegno sono state unite, come una sorta di fil rouge, da questa tensione ideale. L’auspicio è che tale spinta non si esaurisca con questo incontro ma che prosegua con altri simili momenti e con sessioni di lavoro sui temi concreti che caratterizzano il nostro lavoro, così da affrontare tutte le sfide che, soprattutto in questa fase storica, attendono la Corte dei conti, con la stessa energia e con lo stesso spirito di servizio che animava il lavoro di Fabio”.
“Va ricordato che egli nell’ultimo tratto della sua brillante carriera è stato preposto alla funzione di coordinamento presso la Sezione delle autonomie, fornendo un importante contributo al settore” ha sostenuto Francesco Petronio. “A partire dalla legge 20 del 1994 i controlli ex post sulla gestione della Corte conti sono stati estesi al complesso delle pubbliche amministrazioni, e quindi attraversano i diversi livelli di governo nei quali la funzione pubblica si distribuisce. Ciò ha comportato l’esigenza della programmazione attraverso la quale vengono determinati a monte i criteri per definire gli ambiti e le modalità di applicazione. Il regolamento sulle funzioni di controllo (Sezioni riunite in sede deliberante n. 14/2000) distribuisce la funzione programmatoria tra le diverse sezioni di controllo della Corte dei conti con un procedimento a cascata che parte dalle Sezioni riunite che stabiliscono gli indirizzi e i criteri di riferimento programmatico del controllo sulla gestione, alla cui osservanza devono essere informati i programmi di controllo. La funzione di coordinamento svolta dalla Sezione delle autonomie ha un’ampia estensione e può abbracciare ogni tema e questione che rivesta interesse generale o che riguardi le indagini comparative su aspetti gestionali comuni a più sezioni regionali. In alcuni casi gli strumenti di coordinamento sono previsti da norme primarie, come le linee guida su bilanci e rendiconti di regioni ed enti locali o quelle per il riequilibrio finanziario pluriennale, in altre occasioni la Sezione delle autonomie si è attivata autonomamente per fornire indicazioni per il passaggio alla contabilità armonizzata o per indirizzare i controlli sul PNRR. Altro momento essenziale di coordinamento viene operato attraverso la funzione nomofilattica condivisa tra la Sezione delle autonomie e le Sezioni riunite, rivolta a garantire la coerenza nell’unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica. Questa ulteriore funzione di coordinamento tesa a favorire l’uniforme attuazione della legge completa quella attuata mediante atti di indirizzo a carattere generale in via preventiva. Programmazione e coordinamento del controllo concorrono ad assicurare che l’azione della Corte dei conti, quale garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario degli enti, sia in grado di rispondere prontamente ed efficacemente alle esigenze di controllo tenendo coesa l’azione delle sue diverse componenti ed evitando la permanenza di contrasti interpretativi delle norme di coordinamento finanziario”.
Per Marco Pieroni “I contributi, professionali e di studioso, del presidente di Sezione Fabio Viola hanno riguardato tutte le funzioni intestate alla Corte dei conti. Tra i tanti ne voglio rimarcare due. Il primo è la definizione dell’ambito materiale della “contabilità pubblica” (segnatamente, rintracciabile nella deliberazione della Sezione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010), all’indomani dell’intestazione alla Corte dei conti della funzione consultiva di cui all’ art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, con riflessi sulla definizione del diritto vivente concernente il significato applicativo delle leggi che a quell’ambito materiale possono essere ricondotte. Il secondo è il coordinamento delle Sezioni regionali di controllo (delib. n. 8/SEZAUT/2021INPR, cui è seguita la delibera n. 10/SEZAUT/2023/FRG della Sezione autonomie) nell’esercizio, loro assegnato, della funzione di controllo con modalità di referto inerente all’analisi e alla valutazione della legislazione onerosa regionale in relazione all’art. 81, terzo comma, Cost. In questo ambito, rilevano: i) il quadro normativo di riferimento; ii) il principio costituzionale di ausiliarietà; iii) il principio del contraddittorio, indefettibile principio che deve connotare il rapporto della Corte dei conti in ausiliarietà con i vertici regionali; iii) la tempistica della redazione, da parte delle Sezioni regionali, delle Relazioni e il suo stretto collegamento con il Giudizio di parificazione del rendiconto generale delle Regioni; iv) il merito dello svolgimento delle analisi delle norme di legge regionali onerose, segnatamente da incentrare sulla coppia “onere-copertura”.
Luisa D’Evoli ha ricordato il ruolo fondamentale di Viola durante la pandemia. “È a Fabio che dobbiamo essere riconoscenti se la Corte, durante la pandemia, si è trovata pronta a livello infrastrutturale digitale per poter garantire un rapido, efficace ed efficiente esercizio delle funzioni da remoto. Sono sue l’idea e la decisione, anni prima, di avere lanciato per prima, tra tutte le istituzioni, la Corte dei conti nel sistema cloud, quando ancora non era diffuso il cloud pubblico. Ricordiamo che oggi la migrazione delle PA verso il sistema cloud costituisce obiettivo prioritario del PNRR. Ma è a Fabio che va il pensiero quando ragioniamo su ipotesi di riorganizzazione delle funzioni di controllo. Lo vediamo ancora appassionarsi ai temi che ruotavano attorno alle sfide più recenti date dal PNRR ma anche attorno all’attualità di leggi di riforma dei controlli che oggi segnano un’esperienza trentennale (il riferimento va alla legge n. 20 del 1994, richiamata peraltro anche dal d.l. 77 del 2021 per il controllo della Corte sulle misure e sugli interventi del PNRR). L’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti trova disciplina essenzialmente nel regolamento adottato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, più volte successivamente modificato in relazione all’evolversi delle attribuzioni di controllo della Corte (come ricordava il Presidente e il collega Francesco Petronio, Fabio ne fu relatore). L’attuale disciplina, espressione dell’autonomo potere di organizzazione della Corte dei conti in attuazione dell’art. 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, costituisce, infatti, il risultato del giustapporsi di discipline ed esperienze sedimentatesi nel tempo.
Emanuela Pesel ha ricordato come l’impronta che ha caratterizzato tutta l’opera di Fabio Viola come magistrato della Corte dei conti, sia in relazione all’attività organizzativa interna, come Segretario Generale, sia nello svolgimento delle funzioni istituzionali sia stata la costante volontà di essere utile. Il suo approccio riproduce fedelmente il mandato di ausiliarietà che la Costituzione affida alla Corte dei conti e che assume significativo rilievo, sia come strumento di attuazione del sistema democratico, sia come supporto alla sana gestione dei beni pubblici. Infatti, da un lato, il controllo della Corte realizza un virtuoso circuito di trasparenza tra esiti del controllo riferiti agli organi esponenziali della comunità (Parlamento, Consigli regionali e comunali), misure correttive assunte e successiva valutazione dell’efficacia delle stesse da parte dei cittadini elettori, dall’altro, il controllo della Magistratura contabile può dare un efficace contributo di garanzia anche allo svolgimento delle funzioni, utile, in particolare, nell’attuale contesto fortemente orientato allo sviluppo e agli investimenti. Lo strumento immediatamente disponibile, a questi fini, già ad ordinamento vigente, è il controllo in corso di gestione previsto dall’art.3 quarto comma della l. 20 del 1994. L’attualizzazione al contesto contingente di questa tipologia di controllo richiede un’istruttoria adeguata alle necessità di tempestività e di pronta correzione delle criticità eventualmente riscontrate. Le procedure istruttorie di tale tipologia di controllo non possono essere esclusivamente documentali in ragione della necessità di comprendere pienamente, e in tempi brevi, la situazione organizzativa della gestione considerata. Inoltre, il contatto diretto con le amministrazioni controllate risulta utile, da un lato, a definire le modalità di acquisizione istruttoria meno onerose per la gestione ordinaria e, dall’altro, a consentire un processo di acquisizione dei dati caratterizzato da un continuo contraddittorio costruttivo a tutto vantaggio della fondatezza delle valutazioni conclusive del controllo. Sempre nell’ottica ausiliaria, finalizzata alla sana gestione nell’interesse della comunità dei cittadini, anche la struttura dei referti, che in un processo di attuazione di investimenti dovranno ragionevolmente susseguirsi in relazione alle fasi di avanzamento degli stessi, dovrà essere caratterizzata dalla massima chiarezza e sinteticità nell’esplicitazione delle conclusioni i cui contenuti avranno riferimento e riscontro nella parte analitica delle relazioni.
“Credo che il ricordo del presidente Fabio Viola non abbia e non possa avere nulla di retorico o di scontato”, ha affermato il prof. Harald Bonura. “Al ricordo personale di ciascuno dei familiari, degli amici, dei colleghi, dei collaboratori, degli studiosi, dei professionisti che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, si deve aggiungere, infatti, non il ricordo, ma l’esempio, il modello di un Magistrato al servizio delle Istituzioni; il modello di un giurista e di un magistrato attento, rigoroso, ma anche equilibrato e aperto al confronto. E credo che il modo migliore per onorare la memoria di un Magistrato al servizio delle istituzioni – come il presidente Fabio Viola – sia proprio quello di ricordare, a tutti noi, in una sede di dibattito e approfondimento scientifici, che è proprio il confronto e non lo scontro tra le istituzioni ad arricchirle. E che alla Magistratura, e a quella contabile in testa, non occorre guardare con paura o con fastidio, ma con lo stesso rispetto con cui il Magistrato si pone al servizio delle Istituzioni tutte. Detto ciò, ed entrando nel merito delle questioni da affrontare, devo dire subito che il titolo assegnato (Le partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, tra esigenze e suggestioni: appunti per un tentativo di ricostruzione del fenomeno) imporrebbe un tempo non compatibile con l’evento e, soprattutto, capacità diverse da quelle del relatore. Tutto ciò ha, però, un vantaggio e, cioè, quello di permettermi di procedere per “appunti” e in modo prescrittivo (cosa di cui, però, vi chiedo fin d’ora scusa). E in questa rapida serie di appunti, parto da una prospettiva particolare e, cioè, da quella fatta propria dal titolo che fa riferimento non alle società pubbliche, ma alle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni. Il disegno del legislatore per l’impresa pubblica, come delineato dal Tusp e arricchito dal Codice dei contratti pubblici, rende centrale il ruolo della magistratura contabile, sia in sede di controllo ai sensi dell’articolo 5 del TUSP, ma anche di controllo sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 201 del 2022 (stante anche la correlazione con le attività di revisione periodica di cui all’articolo 20 del TUSP), di verifica del regime di controlli interni (anche sulle società) e così via. Il tutto, affinché sia verificata non tanto l’astratta convenienza economica ex ante del contratto, ma la costante ed effettiva rispondenza della destinazione del bene pubblico-partecipazione alle finalità cui è concretamente preordinato in ragione delle scelte discrezionalmente compiute dalla pubblica amministrazione proprietaria”.
L’intervento di Elena Brandolini partendo da una visione condivisa della Corte unitaria, sia pure nella specificità delle sue funzioni giurisdizionali e di controllo, sempre più attenta alla salvaguardia del bene pubblico, in grado di assolvere la sua missione con immediatezza ed efficacia, così da prevenire ed impedire sperperi e cattive gestioni, a tutela dei “cittadini-contribuenti”, ha ricorda una serie di aspetti sul ruolo della Corte oggetto del lavoro di Fabio Viola. “Le funzioni di controllo e di giurisdizione, pur restando distinte e diverse, sono funzioni di garanzia tendenti ad assicurare l’effettività della corretta gestione della finanza pubblica. I sistemi di controllo devono interagire creando un sistema integrato atto a fornire una capillare ed esaustiva “circolarità delle informazioni” necessaria al fine del buon decidere e del cambio di rotta, ove necessario. Il controllo della Corte è preordinato alla tutela della legittima pretesa della collettività al corretto uso delle risorse pubbliche. Nel tempo il sistema dei controlli si è evoluto e rafforzato ma non bisogna dimenticare che le nuove funzioni coesistono con le altre funzioni alla Corte dei conti intestate, in materia di controllo, dalla legge n. 20/1994, che rispondeva già all’esigenza di individuare un nuovo modello di controllo in relazione anche alle nuove influenze della metodologia del controllo adottata a livello sovranazionale, caratterizzata da una attenzione verso la “sana gestione” piuttosto che verso la mera legittimità. La funzione di controllo in tutte le sue declinazioni, si svolge nell’ottica del principio di leale collaborazione, con esaltazione al massimo livello del principio del contraddittorio e nel rispetto dei differenti ruoli. Le qualificazioni “interdittiva” o “sanzionatoria”contraddistinguono l’esito del controllo, ossia la misura, in aderenza all’ampliamento dei poteri attribuiti alla Corte, e non qualificazioni del controllo esercitato. Il controllo non può mai sconfinare nel potere decisionale dell’Ente”.
Ad avviso di Gianluca Braghò, nel volgere lo sguardo sull’intensa attività svolta dal compianto Presidente Viola, il lascito che più lo rappresenta consiste nell’identificare la Corte dei conti quale istituzione protesa verso l’utile servizio per la collettività, nell’ambito di un assetto integrato delle funzioni intestatele dall’ordinamento giuridico, polarizzate fra le due aree del Controllo e della Giurisdizione, da esercitarsi in modo paritario, autonomo, ma integrato. Esempi di siffatta visione sinergica sono rinvenibili nel codice di giustizia contabile e nelle leggi speciali che regolano la contabilità pubblica. L’art. 7 comma 8 della legge 131/2003 intesta alle Sezioni regionali di controllo la funzione consultiva, declinata nella potestà di rendere pareri alle amministrazioni locali nelle materie della contabilità pubblica. Il responso consultivo che perviene al merito produce interazioni con l’eventuale giudizio di responsabilità, incidendo sulla valutazione della colpa grave, pur in presenza di un oggettivo danno erariale cagionato dagli amministratori in fattispecie oggetto di parere. Questo secondo gli artt. 69, comma 2 e 95, comma 4 del c.g.c.
Infine, Giancarlo Astegiano ha approfondito il raccordo fra funzioni di controllo e attività giurisdizionale su tre piani: istituzionale, ordinamentale e culturale. “In relazione al primo di essi, occorre sottolineare che la Corte dei conti è una “magistratura di scopo”, perché tutte le sue funzioni sono conformate e finalizzate alla “tutela delle risorse pubbliche”. In relazione al raccordo ordinamentale, il codice di giustizia contabile ha delineato significativi punti di contatto, disciplinando l’onere di segnalazione da parte dei magistrati del controllo di fatti dai quali possono derivare danni all’erario, il valore dei pareri resi dalle Sezioni di controllo nel giudizio di responsabilità, la disciplina del giudizio su fattispecie sanzionatorie e la regolamentazione della giurisdizione sulla speciale composizione. Quanto al profilo culturale, è necessario valorizzare la formazione unitaria dei magistrati contabili in relazione a tutte le funzioni e, al riguardo, la Scuola di Alta Formazione può essere uno strumento utile, così come i Laboratori di Idee, approvati dal Direttivo dell’Associazione il 28 dicembre 2023”.
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Ultimo aggiornamento
14 Marzo 2024, 12:33